Simulatore exit tax Italia 2027

Quanto costerebbe lasciare l'Italia con effetto dal 1° gennaio 2027? Inserisca il suo patrimonio finanziario bene per bene e ottenga una stima immediata della base imponibile, dell'imposta al 26 % e dell'acconto necessario per poter chiedere il rinvio del pagamento.

Simulatore exit tax Italia 2027

Stimi l’imposta che il progetto di legge italiano prevederebbe sul suo patrimonio finanziario in caso di trasferimento della residenza fiscale all’estero dal 1° gennaio 2027.

Progetto di legge non ancora approvato

Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge di bilancio 2027 — che contiene l’articolo 17 — il 28 ottobre 2026, e la presentazione alle Camere è stata autorizzata il 30 ottobre 2026. Il testo non è ancora stato votato e può essere modificato in Parlamento. Questa simulazione è indicativa e non costituisce una consulenza fiscale.

È stato residente fiscale in Italia per almeno 6 degli ultimi 10 periodi d’imposta?

Il suo patrimonio finanziario, attività per attività

Il calcolo si fa attività per attività: valore normale meno costo fiscalmente riconosciuto. Il valore si apprezza all’ultimo giorno del periodo d’imposta che precede quello in cui il trasferimento ha effetto — il 31 dicembre 2026 per un trasferimento efficace nel 2027, non la data del trasloco. Gli immobili restano fuori dal perimetro. Inserisca una riga per categoria, o una riga per posizione se preferisce il dettaglio.

Stima

Patrimonio finanziario totale0 €

Simulazione basata su un progetto di legge non approvato, nello stato noto al 1° novembre 2026. Nessun valore di consulenza fiscale. Il calcolo non tiene conto di eventuali regimi particolari (neo-residenti, impatriati), delle imposte svizzere, né della sua situazione personale.

Il suo caso, esaminato da un esperto

Una stima non è un’analisi. Ark Fiduciaire SA esamina la composizione del suo patrimonio, il calendario del trasferimento e il cantone più adatto — con i nostri avvocati fiscalisti quando il dossier lo richiede.

Che cosa calcola questo simulatore

Il simulatore applica le regole che, secondo l'articolo 17 del disegno di legge di bilancio 2027, determinerebbero l'imposta dovuta al momento della perdita della residenza fiscale italiana. L'articolo non detta una disciplina autonoma: inserisce un nuovo articolo 307-bis nel D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, sotto la rubrica « Imposizione in uscita dei soggetti che non esercitano imprese commerciali ».

Chi rientra: tre condizioni cumulative

L'imposizione riguarderebbe chi è stato residente fiscale in Italia per almeno 6 degli ultimi 10 periodi d'imposta precedenti il trasferimento, il cui complesso di beni e diritti presenta un valore normale di almeno 800.000 €, e soltanto se il trasferimento comporta per l'Italia la perdita della potestà impositiva su quei guadagni. Le tre condizioni devono essere soddisfatte insieme.

La soglia di 800.000 € è una soglia di accesso, non una franchigia: una volta superata, il calcolo riguarda l'intera plusvalenza latente e non la sola parte eccedente. La nazionalità non conta: la norma guarda alla residenza fiscale, non al passaporto. Un cittadino britannico, tedesco o statunitense residente in Italia da almeno sei anni è nel perimetro esattamente come un cittadino italiano.

Quando si misura il valore — il punto più frequentemente sbagliato

Il valore normale non si apprezza il giorno del trasloco, né quello dell'iscrizione all'AIRE. Il testo lo fissa all'ultimo giorno del periodo d'imposta che precede quello in cui la perdita della residenza fiscale acquista efficacia: per un trasferimento efficace nel 2027, il 31 dicembre 2026. È una data che pesa, perché fissa la fotografia del patrimonio su cui tutto il calcolo si costruisce.

Il calcolo bene per bene

Il prelievo non colpisce il patrimonio, ma il guadagno maturato e non ancora realizzato. Per ogni attività si sottrae il costo o valore d'acquisto fiscalmente riconosciuto dal valore normale, e si sommano soltanto le differenze positive. Un portafoglio da 2 milioni di euro acquistato a 1,2 milioni genera una plusvalenza latente di 800 000 €, e un'imposta di 208 000 € al 26 %. Chi ha comprato e non ha guadagnato non deve nulla, qualunque sia il valore del portafoglio.

Poiché si sommano le sole differenze positive, le minusvalenze latenti non si compensano con le plusvalenze: il simulatore le calcola e le mostra a parte, senza ridurre la base. Il decreto di attuazione del Ministero dell'economia e delle finanze, previsto dal testo e non ancora pubblicato, potrebbe disciplinare il punto in modo diverso.

Un'ultima precisazione sull'aliquota: il 26 % non è scritto nell'articolo 307-bis, che rinvia all'imposizione « secondo le disposizioni ordinariamente applicabili ». È l'aliquota dell'imposta sostitutiva ordinaria sui redditi diversi di natura finanziaria, confermata dalla relazione tecnica che accompagna il disegno di legge.

La base ridotta al 48,08 %

Alcune obbligazioni godono di una base imponibile ridotta al 48,08 %, il che porta l'aliquota effettiva attorno al 12,5 %, in linea con il trattamento tradizionale di questi strumenti. Il perimetro è più ampio di quanto si legga di solito: non soltanto i titoli di Stato italiani ed equiparati dell'articolo 31 del DPR 601/1973, ma anche le obbligazioni emesse dagli Stati che figurano nell'elenco di quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni, e quelle emesse dai loro enti territoriali. Il simulatore applica la riduzione quando si seleziona la categoria corrispondente.

Il pagamento e l'acconto del 50 %

L'imposta va versata entro 180 giorni dalla data in cui la perdita della residenza fiscale acquista efficacia. In alternativa, il contribuente può optare per il differimento fino al momento della cessione effettiva delle attività, versando entro lo stesso termine un acconto pari al 50 % dell'imposta dovuta e prestando una garanzia idonea — la cui natura, forma e misura il testo non precisa. Il differimento opera per 5 periodi d'imposta in caso di trasferimento in uno Stato dell'Unione europea e per 10 periodi negli altri casi.

Durante il rinvio, se una cessione avviene a titolo oneroso l'imposta si applica sul minore tra la plusvalenza latente e la differenza positiva tra prezzo di cessione e costo fiscale: è un vantaggio reale se il valore scende dopo la partenza. Questo confronto, però, esiste solo nel regime di rinvio e solo per le cessioni a titolo oneroso. In caso di cessione gratuita, o di trasferimento a società ed enti controllati o a familiari, l'imposta colpisce l'intera plusvalenza latente.

Se le attività non vengono cedute entro il periodo di differimento, l'imposta non è dovuta. Lo stesso vale per i beni trasferiti per causa di morte durante il rinvio e per quelli non ceduti se la residenza fiscale torna in Italia nello stesso periodo; le somme versate in eccedenza sono rimborsate.

Il rinvio verso la Svizzera: la domanda senza risposta

È l'incognita decisiva per chi guarda a Ginevra o al Canton Vaud, e merita una risposta onesta piuttosto che rassicurante. Il testo non elenca alcuno Stato e non rinvia a un decreto che ne pubblichi la lista. Pone invece un criterio funzionale e cumulativo: con il Paese di destinazione devono essere in vigore sia accordi che consentano un adeguato scambio di informazioni, sia accordi di assistenza mutua per il recupero dei crediti tributari di portata analoga a quella prevista dalla direttiva 2010/24/UE.

Per la Svizzera la prima condizione è plausibile: il protocollo del 2015 alla convenzione con l'Italia ha introdotto lo scambio di informazioni su richiesta secondo lo standard OCSE. La seconda è dubbia: la Svizzera ha escluso l'assistenza al recupero dei crediti fiscali aderendo alla convenzione multilaterale sull'assistenza amministrativa, e nella convenzione con l'Italia non si rinviene una clausola di portata equivalente.

La conseguenza pratica è seria e va detta chiaramente: se la Svizzera non rientrasse tra gli Stati ammessi, l'imposta sarebbe dovuta per intero entro 180 giorni, senza possibilità di differimento e senza la clausola del minore importo in caso di cessione. È esattamente questa incertezza che rende decisivo il calendario: un trasferimento la cui efficacia si colloca entro il 31 dicembre 2026 resterebbe fuori dal perimetro della norma. Il tema è trattato in dettaglio nella pagina exit tax e Svizzera: rinvio o pagamento immediato.

Che cosa il simulatore non fa

Una stima non è un'analisi. Il simulatore ignora deliberatamente alcuni elementi che cambiano l'esito di un dossier reale:

  • la sua situazione personale e familiare, la composizione effettiva del patrimonio e la documentazione del costo fiscale di ciascuna posizione — che è il punto su cui i dossier reali si complicano;
  • il trattamento dei regimi italiani particolari, sui quali il disegno di legge non si pronuncia: non diciamo quindi nulla sulla loro sorte;
  • l'imposizione svizzera che le si applicherebbe una volta arrivato, molto diversa secondo che lei rientri nell'imposizione secondo il dispendio o nell'imposizione ordinaria, e secondo il cantone scelto;
  • il trattamento previsto dalla convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni.

Per questo il risultato del simulatore si trasforma in una richiesta di analisi: le cifre che ha inserito accompagnano la richiesta, e un esperto di Ark Fiduciaire SA le risponde sul suo caso concreto, in italiano, entro 24 ore lavorative.

Domande frequenti

Il suo trasferimento, esaminato da chi conosce entrambe le fiscalità

Ark Fiduciaire SA (Ginevra e Losanna) tratta i dossier di trasferimento dall'Italia: fiscalità svizzera e italiana, imposizione secondo il dispendio, trasferimento di società o holding, con i nostri avvocati fiscalisti quando il dossier lo richiede.

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