Permesso di soggiorno B per cittadini UE senza attività lucrativa

Un cittadino italiano senza attività lucrativa in Svizzera ottiene il permesso di soggiorno B se dimostra di avere mezzi finanziari sufficienti e un'assicurazione malattia e infortuni completa. La domanda che quasi tutti pongono, quanto bisogna avere, non ha una risposta in franchi: il diritto federale non fissa alcun importo, e nessun sito serio può darle una cifra valida per tutti. Il permesso non è soggetto a contingenti, dura in linea di principio cinque anni e può portare al permesso C. La pratica si presenta al cantone, a Ginevra o a Vaud, e va preparata insieme alla parte fiscale.

Il quadro: l'accordo di libera circolazione

Il soggiorno di un cittadino dell'Unione europea che non esercita un'attività lucrativa in Svizzera poggia sull'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP), allegato I articolo 24, e sugli articoli da 16 a 20 dell'ordinanza di attuazione (OLCP). Il testo pone due condizioni: mezzi finanziari sufficienti per non dipendere dall'aiuto sociale, e un'assicurazione malattia e infortuni completa. Per misurare i mezzi ci si riferisce alle norme della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (CSIAS), cioè ai parametri con cui si valuta se una persona dipenderebbe dall'aiuto sociale.

Il punto che la riguarda di più è questo: nessun importo in franchi è fissato dal diritto federale. Ogni cantone apprezza il caso concreto. Per questo è opportuno diffidare di qualunque sito, forum o consulente che annunci una soglia chiara, del tipo «bastano tot franchi in banca»: o ripete una prassi cantonale che può cambiare, oppure propone un numero che nel diritto federale non esiste. Noi non ne pubblichiamo nessuno, perché non c'è alcun testo da citare a sostegno.

Per un pensionato appena arrivato, le Direttive OLCP 1/2026 della Segreteria di Stato della migrazione prevedono che i mezzi debbano superare la soglia delle prestazioni complementari (LPC); in caso contrario un rifiuto è possibile. In termini pratici, per chi dispone di un patrimonio importante il problema raramente è la soglia in sé: è la prova. Rendite, patrimonio, eventuali redditi da lavoro a distanza per un datore di lavoro estero, attività del coniuge: tutto va documentato in modo che un funzionario che non conosce la sua situazione possa leggerlo e verificarlo.

Durata, rinnovo e permesso C

Il permesso B UE/AELS è in linea di principio rilasciato per cinque anni (articolo 17 OLCP). In via eccezionale può essere previsto un controllo anticipato dopo due anni. Non esistono contingenti né un limite al numero di permessi: la questione non è quindi se «ci sia ancora posto», ma se Lei soddisfa le condizioni. I due requisiti di base, mezzi finanziari e copertura assicurativa, sono gli stessi del rilascio: conservi, anno dopo anno, la documentazione che li prova.

Il permesso C si ottiene dopo cinque anni di soggiorno regolare e ininterrotto, in virtù dell'accordo di stabilimento, se le altre condizioni sono soddisfatte. Non scatta da solo allo scadere del quinto anno: la domanda va presentata e l'autorità esamina il dossier. Per questo la continuità del soggiorno si documenta fin dal primo giorno, e non al momento della richiesta.

A Ginevra: l'OCPM

A Ginevra la pratica passa dall'Ufficio cantonale della popolazione e delle migrazioni (OCPM). Il fascicolo comprende in genere il formulario M, un documento d'identità, il contratto di locazione e i giustificativi dei mezzi di sussistenza. Questi ultimi possono essere la rendita, il patrimonio, il lavoro a distanza per un datore di lavoro estero, l'attività del coniuge oppure un garante: in quest'ultimo caso si aggiunge il formulario O. Gli emolumenti e i tempi di trattamento non sono pubblicati; vanno chiesti direttamente all'ufficio, e conviene diffidare di chi promette una data precisa.

Resta il tema dell'annuncio di arrivo, su cui le fonti ufficiali non concordano. La pagina dell'OCPM indica 14 giorni dalla presa di domicilio, mentre la guida cantonale parla di 3 mesi per i cittadini dell'Unione europea. Sono due pagine ufficiali che si contraddicono, e nessuna delle due prevale in modo evidente. La nostra indicazione prudente è di agire entro 14 giorni, senza trattare i tre mesi come una regola sicura: annunciarsi subito non costa nulla, mentre affidarsi al termine più lungo può diventare un rischio se si rivela quello sbagliato.

Nel Canton Vaud: il SPOP e il Controllo abitanti

Nel Canton Vaud il percorso inizia dall'annuncio di arrivo al Controllo abitanti del comune di residenza; il termine preciso non è indicato nelle fonti che abbiamo verificato, e preferiamo dirlo piuttosto che fissarne uno. Il fascicolo destinato al Servizio della popolazione (SPOP) comprende il documento d'identità, una lettera di motivazione, un curriculum vitae e i giustificativi finanziari.

Per chi dispone di un patrimonio importante e ha scelto la strada dell'imposizione secondo il dispendio, c'è un elemento utile: la copia della decisione di forfait fiscale può servire come prova dei mezzi. Chi si trova in questa situazione ha quindi un interesse concreto a far avanzare insieme i due dossier, perché il secondo rafforza il primo. Se non ha ancora scelto tra i due cantoni, il nostro confronto tra Ginevra e Vaud mette in fila i criteri pratici che contano per questa scelta.

Il dossier vaudese, in concreto

L’annuncio comunale precede la decisione cantonale perché i due atti non rispondono alla stessa domanda: il Comune registra la Sua residenza effettiva, il Cantone si pronuncia sul permesso. Nell’ordine pratico, quindi, si annuncia l’arrivo, poi si attende la decisione del Cantone — e non l’inverso. Sul termine esatto dell’annuncio comunale non abbiamo una fonte verificata: preferiamo non indicarne uno e Le consigliamo di informarsi presso il Suo Comune prima del trasloco.

Un punto che sorprende spesso chi arriva: l’assicurazione malattia svizzera (LAMal) è obbligatoria, ma l’affiliazione si regola dopo l’arrivo, non prima. Non le serve quindi una polizza svizzera per depositare il dossier; le serve la prova di essere coperto, e l’affiliazione segue. Le consigliamo invece di far avanzare di pari passo il dossier del permesso e quello fiscale: sono due procedure distinte, con due autorità distinte, ma i documenti si sovrappongono e il calendario è lo stesso. Le scadenze da rispettare entro la fine dell’anno sono riunite nella nostra checklist al 31 dicembre 2026.

Il permesso non dice nulla sulle imposte, e viceversa

Una confusione molto frequente è pensare che ottenere il permesso B significhi essere diventati fiscalmente residenti in Svizzera, e quindi non più in Italia. Non è così. Il permesso è un titolo di soggiorno: autorizza a vivere in Svizzera, e basta. La residenza fiscale dipende da criteri propri, distinti dalle decisioni dell'autorità migratoria svizzera. Lo stesso vale in senso inverso: l'imposizione secondo il dispendio è un regime di calcolo dell'imposta, non un titolo di soggiorno, e non sostituisce il permesso.

I due dossier si costruiscono in parallelo e si alimentano a vicenda: il permesso, il domicilio effettivo con un contratto di locazione reale e la decisione fiscale sono documenti che si sostengono l'un l'altro. Su come si determina la residenza fiscale e su che cosa comporta l'iscrizione all'AIRE ci siamo soffermati nella pagina dedicata alla residenza fiscale e all'AIRE. Il rischio concreto è l'errore di sequenza, e si evita solo programmando le due pratiche insieme anziché una dopo l'altra.

Quello che va fatto subito dopo l'arrivo

Alcuni obblighi scattano dalla presa di domicilio. Il primo è la LAMal: l'affiliazione deve avvenire entro tre mesi e ha effetto retroattivo all'inizio dell'obbligo. Se il ritardo non è giustificabile, può essere applicato un supplemento; la copertura, in ogni caso, decorre dall'affiliazione. Su richiesta è prevista una dispensa per i titolari di un permesso ALCP senza attività lucrativa e per chi percepisce soltanto una rendita di uno Stato UE/AELS o del Regno Unito, a condizione di mantenere una copertura equivalente. La decisione spetta all'autorità cantonale, non all'assicuratore.

Per orientarsi sui costi, l'Ufficio federale della sanità pubblica indica i premi medi, tutte le età, per il 2026 e il 2027:

Premio medio mensile, tutte le età20262027
Ginevra487,20 CHF508,60 CHF
Vaud439,30 CHF454,50 CHF
Media svizzera392,40 CHF412,00 CHF

Sono medie su tutte le fasce di età, e non il premio che pagherà Lei: quest'ultimo dipende dall'età, dalla franchigia e dal modello scelto.

Il secondo obbligo è l'AVS per le persone senza attività lucrativa. Per il 2026 il contributo è compreso tra un minimo di 530 CHF e un massimo di 26'500 CHF all'anno. Il massimo si raggiunge quando il patrimonio, sommato a venti volte il reddito sotto forma di rendita, arriva a 8'950'000 CHF. Per chi è tassato secondo il dispendio c'è una regola specifica: la spesa riconosciuta dal fisco conta come reddito da rendita ed è moltiplicata per venti, sicché il contributo risulta spesso vicino al massimo. Non pubblichiamo un importo individuale: lo calcola la cassa di compensazione, e una cifra data in anticipo sarebbe un'ipotesi, non un dato.

Infine la patente. La patente di guida italiana va scambiata entro 12 mesi dalla presa di domicilio. Oltre questo termine non si è più autorizzati a guidare in Svizzera, anche se lo scambio resta possibile; la patente deve inoltre essere ancora valida. Per le altre incombenze dell'arrivo, dal trasloco al veicolo, rimandiamo alla pagina sulla relocation.

Il contesto politico, per chi se lo chiede

Chi sente parlare di Svizzera e di immigrazione si chiede legittimamente se l'accordo sulla libera circolazione sia a rischio. Alla data di verifica di questa pagina l'ALCP è invariato e in vigore. L'iniziativa popolare contro una «Svizzera da 10 milioni» è stata respinta il 14 giugno 2026 con il 54,8 % di voti contrari. Il pacchetto dei Bilaterali III, firmato il 2 marzo 2026, è all'esame del Parlamento e non è in vigore: nulla, oggi, ne discende per il suo permesso.

Una precisazione sulla fonte: il dato del 14 giugno 2026 (54,8 % di no) proviene dalla stampa e non da una fonte ufficiale che abbiamo consultato. Lo segnaliamo espressamente, invece di presentarlo come verificato. Per una domanda presentata oggi, l’esito di quel voto non cambia nulla: l’ALCP resta invariato e in vigore, e le condizioni del permesso B senza attività lucrativa sono quelle descritte sopra. Quanto al pacchetto dei Bilaterali III, firmato il 2 marzo 2026, è ancora all’esame del Parlamento e non è in vigore: oggi non crea quindi alcun diritto né alcuna restrizione supplementare per la Sua pratica.

Non le promettiamo alcun effetto, in nessuna direzione. Le regole che si applicano a una domanda presentata oggi sono quelle descritte sopra; se il quadro dovesse cambiare, lo diremo aggiornando la data di verifica, senza anticipare ciò che non è stato deciso.

Come la accompagniamo

Ark Fiduciaire monta il dossier del permesso di soggiorno nello stesso momento in cui costruisce il dossier fiscale, a Ginevra e a Losanna, perché i documenti che servono all'uno servono anche all'altro: giustificativi dei mezzi, contratto di locazione, decisione fiscale quando c'è. Il lavoro si fa sui documenti, dopo un esame della sua situazione, e quando il caso lo richiede intervengono gli avvocati fiscalisti di PBM Avocats. Per l'alloggio, che condiziona sia il permesso sia la posizione fiscale, lavoriamo con partner specializzati. Se vuole sapere da dove cominciare, può chiedere un'analisi preliminare dalla pagina della richiesta di preventivo.

Questions fréquentes

Il permesso di soggiorno si monta insieme al dossier fiscale

Prepariamo la pratica per il permesso B in parallelo al dossier fiscale, sulla base dei suoi documenti, a Ginevra o nel Canton Vaud.

+41 22 566 84 21