Nessuno può dirLe oggi se la Svizzera sarà ammessa al rinvio del pagamento dell'exit tax italiana. Il testo non nomina alcun Paese: fissa un criterio a due rami, e per la Svizzera il primo ramo regge mentre il secondo è dubbio. Pianificare un trasferimento dando il rinvio per acquisito sarebbe quindi imprudente; darlo per escluso lo sarebbe altrettanto.
La domanda e la risposta onesta
La domanda è semplice: se trasferisco la residenza fiscale in Svizzera quando la norma sarà in vigore, potrò rinviare il pagamento dell'imposta sulle plusvalenze latenti, oppure dovrò pagarla per intero entro 180 giorni? È la domanda che ci pongono quasi tutti i clienti italiani che valutano Ginevra o il Canton Vaud, ed è la più importante dell'intero dossier.
La risposta onesta è che oggi non si può affermare né l'una né l'altra cosa. Il disegno di legge, approvato dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre 2026 e la cui presentazione alle Camere è stata autorizzata il 30 ottobre 2026, non è stato votato. L'articolo 17 inserisce nel nuovo TUIR (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117) l'articolo 307-bis, sotto la rubrica «Imposizione in uscita dei soggetti che non esercitano imprese commerciali», e il suo testo non contiene un elenco di Stati ammessi né rinvia a un decreto che lo pubblichi. Contiene un criterio. Che la Svizzera lo soddisfi, nella sua interezza, è esattamente il punto che non è stato deciso da nessuno.
Questa pagina spiega perché, ramo per ramo, e che cosa significa per i Suoi conti. Dove il testo tace lo scriviamo, invece di colmare il vuoto con una deduzione.
Che cosa chiede il testo
Il rinvio non è un diritto che si acquisisce automaticamente trasferendosi: è una opzione del contribuente. Chi la sceglie deve rispettare tre condizioni, tutte nello stesso termine di 180 giorni dalla data in cui la perdita della residenza fiscale produce effetto.
- Versare un acconto pari al 50 % dell'imposta.
- Prestare una garanzia idonea. Il testo non ne definisce né la forma né l'importo: non dice se sarà una fideiussione, un pegno sui titoli o altro, e non precisa quale parte dell'imposta dovrà coprire.
- Trasferirsi in uno Stato che soddisfi il criterio di cui parliamo nel prossimo paragrafo.
La durata massima del rinvio è di 5 periodi d'imposta per chi si trasferisce in uno Stato dell'Unione europea e di 10 periodi d'imposta negli altri casi. La Svizzera, non essendo uno Stato dell'Unione, rientrerebbe nella seconda ipotesi se fosse ammessa.
Il testo non elenca alcuno Stato e non rinvia a un decreto che ne pubblichi l'elenco. Chi legge in giro che esiste una «lista dei paesi ammessi» sta dunque descrivendo qualcosa che, nel testo noto, non c'è.
- Imposta sostitutiva del 26 % sulla plusvalenza latente, calcolata attività per attività.
- Versamento integrale entro 180 giorni dal trasferimento della residenza.
- Nessuna garanzia da costituire, nessun obbligo di monitoraggio negli anni successivi.
- Acconto del 50 % dell’imposta al momento del trasferimento, più una garanzia.
- Dilazione fino a 5 periodi d’imposta verso un Paese UE, fino a 10 verso gli altri Paesi ammessi.
- Imposta annullata se le attività non vengono cedute durante il periodo di rinvio.
Il progetto non pubblica un elenco di Paesi. Il criterio scritto è lo scambio di informazioni e l’assistenza al recupero dei crediti (direttiva 2010/24/UE). Finché il testo non è votato e il decreto attuativo non è pubblicato, nessuno può dire se la Svizzera sarà ammessa al rinvio: noi non lo affermiamo.
Il criterio ha due rami, e sono cumulativi
Il rinvio è ammesso quando con lo Stato di destinazione sono in vigore entrambi i seguenti strumenti. Non basta uno dei due.
- Accordi che consentano un adeguato scambio di informazioni.
- Accordi di reciproca assistenza in materia di recupero dei crediti tributari, di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE.
La direttiva 2010/24/UE è la norma europea sull'assistenza reciproca tra Stati membri per il recupero dei crediti relativi a imposte e tasse. Attraverso questo meccanismo uno Stato può chiedere a un altro di notificare un atto al debitore, di ricercare i beni che questi possiede e di riscuotere il credito per proprio conto, comprese misure cautelari. Il testo italiano non chiede che lo Stato di destinazione applichi proprio quella direttiva, ma che con esso esistano accordi di portata analoga.
Il secondo ramo è di natura diversa dal primo, ed è qui che si gioca la questione. Scambiare un'informazione non è recuperare un debito. Uno Stato può comunicare all'Italia i conti e i redditi di un contribuente senza che questo la autorizzi a farsi riscuotere un'imposta italiana sul proprio territorio. Il testo chiede entrambe le cose, e la logica è comprensibile: con il rinvio l'Italia attende anni prima di incassare, e un accordo di recupero è ciò che le permetterebbe di riscuotere all'estero se il contribuente non pagasse.
Primo ramo: la Svizzera lo soddisfa, probabilmente
Sullo scambio di informazioni il quadro è solido. Il protocollo del 23 febbraio 2015 ha modificato la convenzione contro le doppie imposizioni del 1976 introducendo l'articolo 27, che prevede lo scambio di informazioni su richiesta secondo lo standard OCSE, in vigore dal 13 luglio 2016. A questo si aggiunge lo scambio automatico di informazioni finanziarie (CRS): il decreto italiano del 26 aprile 2018 elenca la Svizzera tra gli Stati con cui si scambiano i dati, con primo anno di scambio il 2018 per il periodo d'imposta 2017.
Per questa ragione diciamo che il primo ramo è probabilmente soddisfatto, e non che lo sia con certezza: il testo non precisa come l'adeguatezza dello scambio verrà valutata ai fini di questa norma. Chi vuole capire come funziona la convenzione nel suo insieme, e in particolare come si ripartisce la tassazione tra i due Stati, troverà il testo commentato nella nostra pagina sulla convenzione Italia-Svizzera.
Secondo ramo: qui il problema è reale
Sull'assistenza al recupero dei crediti il quadro è molto diverso. La Svizzera, aderendo alla convenzione multilaterale sull'assistenza amministrativa in materia fiscale, ha escluso l'assistenza al recupero dei crediti tributari. Quanto alla convenzione italo-svizzera del 1976, nel testo consolidato al 13 luglio 2016 non abbiamo trovato, dopo averlo letto per intero, alcuna clausola di portata equivalente: l'articolo 27 riguarda lo scambio di informazioni, non la riscossione.
Questo è un constatare un'assenza, non una decisione. Non possiamo escludere che esista un altro strumento che non abbiamo individuato, né che l'Italia interpreti il requisito in modo più ampio di quanto la lettera lasci pensare. Possiamo dire, però, che sulla base di ciò che oggi è pubblico il rischio che la Svizzera non soddisfi il secondo ramo è concreto. Soltanto il legislatore italiano, modificando o precisando il testo, o l'amministrazione finanziaria, chiarendolo in sede applicativa, potrà chiudere la questione. Fino ad allora, chi afferma una certezza in un senso o nell'altro non dispone di un'informazione che noi non abbiamo.
Che cosa cambia nei Suoi conti
Mettiamo i due scenari uno accanto all'altro sullo stesso portafoglio. L'esempio che segue è puramente illustrativo: ipotizziamo una plusvalenza latente complessiva di €1.000.000, un valore dei beni superiore alla soglia di €800.000, nessun bene a base ridotta e l'aliquota ordinaria del 26 %. Quest'ultima non è scritta nell'articolo, che rinvia alle disposizioni ordinariamente applicabili: è l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria, confermata dalla relazione tecnica.
| Voce | Con rinvio ammesso | Senza rinvio |
|---|---|---|
| Imposta teorica sull'esempio | €260.000 | €260.000 |
| Da versare entro 180 giorni | Acconto di €130.000 (50 %) più garanzia idonea | L'intera imposta, €260.000 |
| Se nulla viene ceduto nel periodo | L'imposta può risultare non dovuta | Nessun effetto: l'imposta è già stata pagata |
| Se si cede a titolo oneroso | Opera la clausola del minore tra plusvalenza latente e cessione effettiva | La clausola non esiste: l'imposta è calcolata sulla plusvalenza latente |
La differenza non è soltanto di liquidità, benché €130.000 di versamento in meno nei primi 180 giorni sia già molto. È una differenza di natura: nel primo scenario l'imposta può non essere mai dovuta, nel secondo è dovuta in ogni caso, anche se i beni rimangono in portafoglio e perdono valore l'anno dopo. Nel secondo scenario, inoltre, le minusvalenze latenti non si compensano con le plusvalenze, perché il testo somma soltanto le differenze positive, bene per bene.
I numeri di un portafoglio reale dipendono dalla sua composizione, dal valore al 31 dicembre 2026 e dal costo fiscale di ciascun bene. Può stimare l'ordine di grandezza dei Suoi dati con il nostro simulatore dell'exit tax.
La conseguenza pratica: il calendario
In questa incertezza esiste una sola certezza, ed è di calendario. Il testo si applica alle perdite di residenza fiscale che producono effetto dal 1 gennaio 2027. Un trasferimento il cui effetto cade al più tardi il 31 dicembre 2026 resta quindi fuori dal campo della norma, nella versione oggi nota del disegno di legge.
Questo significa, concretamente, che non basta avere iniziato il trasloco, firmato un contratto di locazione o presentato una domanda. Occorre che la perdita della residenza fiscale italiana produca effetto entro quella data. Dal 2024 l'iscrizione all'AIRE non è più una prova definitiva: contano i fatti, cioè dove si trovano il domicilio, la residenza e la presenza fisica nella maggior parte dell'anno, e un'abitazione mantenuta a disposizione in Italia può essere sufficiente a far ritenere che Lei abbia ancora il domicilio lì. Le regole sono spiegate nella pagina sulla residenza fiscale e l'AIRE, e i passaggi da completare entro la fine dell'anno sono riuniti nella checklist del 31 dicembre 2026.
Resta, naturalmente, un'avvertenza: il testo non è stato votato e può cambiare. Per chi invece non può o non vuole uscire entro il 2026, la questione del rinvio diventa centrale, e si tratta di sapere come reggere entrambi gli scenari.
Come affrontiamo questa incertezza con Lei
Non Le venderemo una certezza che non abbiamo. Non Le diremo che la Svizzera sarà ammessa al rinvio, né che sarà esclusa. Quello che possiamo fare è costruire con Lei un dossier che sia sostenibile in entrambi gli scenari: sapere in anticipo che cosa pagherebbe se il rinvio non fosse ammesso, come finanziare quel pagamento entro 180 giorni, quale garanzia potrebbe offrire se lo fosse, e quali beni conviene valutare diversamente prima del 31 dicembre 2026.
Ark Fiduciaire lavora a Ginevra e a Losanna sulla fiscalità svizzera e italiana, con gli avvocati fiscalisti di PBM Avocats quando il dossier lo richiede; Hassan, membro del consiglio di Ark Fiduciaire, è avvocato fiscalista. L'esame si svolge sui documenti, e nasce da una domanda precisa. Per ragionare sul quadro generale della norma può partire dalla nostra pagina sull'exit tax italiana; per un esame del Suo caso, la strada più rapida è contattarci.