L'articolo 17 del disegno di legge di bilancio 2027 tassa le plusvalenze latenti, cioè non ancora realizzate, di chi trasferisce la residenza fiscale fuori dall'Italia con effetto dal 1 gennaio 2027. Vi rientra solo chi soddisfa tre condizioni cumulative: almeno 6 anni di residenza italiana negli ultimi 10 periodi d'imposta, una soglia di valore normale complessivo dei beni e dei diritti interessati di €800.000, e un trasferimento che faccia perdere all'Italia la potestà impositiva. Non è ancora legge, e il valore dei beni si misura al 31 dicembre 2026, non il giorno del trasloco.
Dove siamo nell'iter parlamentare
Due passaggi sono documentati da fonti primarie. Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge il 28 ottobre 2026, e la presentazione del testo alle Camere è stata autorizzata il 30 ottobre 2026. Non abbiamo invece trovato alcuna fonte primaria che attesti il deposito formale alla Camera dei deputati né un numero di atto parlamentare: per questo la pagina non indica né l'uno né l'altro. Quando il testo sarà indicizzato sul sito della Camera con il suo numero, la sezione delle fonti in fondo alla pagina verrà aggiornata.
Il voto è atteso fine dicembre 2026, perché una legge di bilancio deve essere approvata entro l'anno. Fino ad allora l'articolo può essere emendato in qualsiasi punto: la soglia, i termini, il regime del rinvio e l'ambito dei soggetti interessati non sono definitivi. Quello che segue descrive il testo così come lo abbiamo verificato il 1 novembre 2026, e ogni punto che il testo non risolve è indicato come aperto, senza riempire il vuoto con una deduzione.
- 28 ottobre 2026verificatoApprovazione del Consiglio dei ministri
Il disegno di legge di bilancio 2027, che contiene l’articolo 17, è approvato in Consiglio dei ministri.
- 30 ottobre 2026verificatoPresentazione alle Camere autorizzata
Il testo può essere presentato al Parlamento. Da quel momento è emendabile: l’articolo può cambiare o cadere.
- fine dicembre 2026attesoVoto atteso
Per necessità di bilancio il voto è atteso entro la fine dell’anno. Non è acquisito: è una previsione, non un fatto.
- 1 gennaio 2027se il testo passaDecorrenza prevista
Se il testo passa in questa forma, si applica ai trasferimenti di residenza a partire da questa data. I trasferimenti conclusi prima restano fuori.
Non un regime nuovo: un articolo dentro il nuovo TUIR
L'articolo 17 non scrive una disciplina autonoma. Inserisce l'articolo 307-bis nel D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, il nuovo testo unico delle imposte sui redditi, sotto la rubrica «Imposizione in uscita dei soggetti che non esercitano imprese commerciali». Chi è abituato ai vecchi articoli 67, 68 e 166 del TUIR non ritroverà la stessa numerazione: i riferimenti vanno riletti nel nuovo testo.
La collocazione conta per una ragione precisa. Poiché la norma si innesta nel sistema ordinario delle imposte sui redditi, l'articolo 307-bis non porta con sé un proprio tasso: rinvia all'imposizione secondo le disposizioni ordinariamente applicabili. È la ragione per cui l'aliquota, la base imponibile e il trattamento di molti dettagli vanno cercati altrove nel TUIR, e per cui una parte delle domande aperte dipende da un decreto attuativo del MEF che il testo prevede e che non è stato pubblicato.
Chi rientra: tre condizioni cumulative
Le condizioni vanno soddisfatte tutte e tre. Ne basta una mancante per restare fuori dall'imposta.
- Una residenza fiscale italiana per almeno 6 degli ultimi 10 periodi d'imposta. Conta il numero di periodi di residenza all'interno della finestra di osservazione.
- Un valore normale complessivo dei beni e dei diritti interessati da confrontare con la soglia di €800.000, misurato alla data indicata nella sezione successiva.
- La perdita della potestà impositiva per l'Italia. Il testo la richiede come condizione distinta dal semplice trasferimento di residenza: non basta cambiare Paese, occorre che il trasferimento faccia venir meno il potere di imposizione italiano. Non ne dà una casistica che consenta di spingersi oltre questa formula, e non la completiamo noi.
Due precisazioni evitano gli errori più frequenti. La soglia è un criterio di accesso e non una franchigia: chi rientra nei criteri non detrae €800.000 dalla base, ma è tassato sulla plusvalenza latente dei beni interessati. E la cittadinanza non entra nel calcolo: la norma riguarda chiunque abbia avuto la residenza fiscale italiana per il tempo richiesto, italiano o straniero. La disciplina riguarda anche le società semplici e gli enti non commerciali, coerentemente con la rubrica dell'articolo, che parla dei soggetti che non esercitano imprese commerciali.
Almeno 6 dei 10 periodi d’imposta precedenti il trasferimento. La nazionalità non conta.
Almeno 800.000 EUR di attività finanziarie. La soglia guarda il patrimonio, non la plusvalenza.
La base imponibile è la plusvalenza latente, attività per attività; l’aliquota prevista è del 26 %. Essere nel campo non significa pagare subito: esiste un rinvio, a condizioni.
Se una sola delle due condizioni manca, l’articolo non si applica al Suo trasferimento. Restano da verificare le altre regole della residenza fiscale.
Quando si misura il valore
È il punto su cui la stampa sbaglia più spesso. Il valore normale si determina all'ultimo giorno del periodo d'imposta che precede quello in cui la perdita di residenza produce effetto. Per un trasferimento efficace nel 2027, quella data è il 31 dicembre 2026.
Non è la data del trasloco e non è quella dell'iscrizione all'AIRE. Dire «si paga sul valore del giorno in cui parto» è inesatto, e può portare a scegliere un momento di partenza convinti di poter ridurre la base. La base è già fissata dal calendario: per i trasferimenti del 2027 si guarda al 31 dicembre 2026, quando la persona è ancora residente. La documentazione del valore dei beni va quindi preparata con riferimento a quella data. Per ordinare le verifiche da svolgere entro fine anno abbiamo preparato una checklist del 31 dicembre 2026.
Resta distinta la questione di quando la perdita di residenza produce effetto, da cui decorrono per esempio i 180 giorni per il pagamento. Dal 2024 la residenza fiscale dipende dai fatti (residenza, domicilio, presenza fisica) più che dall'iscrizione anagrafica; la pagina sulla residenza fiscale e l'AIRE spiega quali elementi contano e perché l'iscrizione all'AIRE da sola non chiude la questione.
Che cosa entra nel calcolo e che cosa no
La norma ricalca il perimetro dei redditi diversi di natura finanziaria. Entrano nel calcolo:
- le partecipazioni, sia qualificate sia non qualificate;
- i titoli e le quote di organismi di investimento collettivo;
- i rapporti derivati;
- la cessione o il rimborso di crediti pecuniari e di strumenti finanziari;
- le cripto-attività.
Gli immobili restano fuori dal perimetro: un patrimonio fatto di case e terreni non genera questa imposta. Le polizze vita, invece, il testo non le tratta. Non possiamo quindi dire che siano dentro né che siano fuori; sono una delle domande che elenchiamo più avanti, e chi ne detiene va valutato caso per caso, sul contratto.
Una correzione sulla formula più diffusa. Molti articoli parlano di «tassa sugli investimenti finanziari». Il testo non usa quella espressione: parla di «beni e diritti», e delimita l'ambito attraverso i redditi diversi di natura finanziaria. La differenza non è formale. Una formula più larga induce a chiedersi se rientri tutto il patrimonio, mentre il perimetro effettivo è quello appena descritto, con le due zone grigie dichiarate.
Come si calcola l'imposta
Il calcolo procede bene per bene. Per ciascun bene si confronta il valore normale, misurato al 31 dicembre 2026, con il costo e si ottiene una differenza. Si sommano poi soltanto le differenze positive. Ne deriva che le minusvalenze latenti non si compensano con le plusvalenze: il testo non prevede alcuna compensazione, e non la esclude in termini assoluti, perché il decreto attuativo del MEF, previsto ma non pubblicato, potrebbe disporre diversamente. Trattare la compensazione come certa, in un senso o nell'altro, sarebbe un errore.
L'aliquota di 26 per cento merita un'attribuzione corretta. Non è scritta nell'articolo 17, che rinvia alle disposizioni ordinariamente applicabili. È l'aliquota dell'imposta sostitutiva ordinaria sui redditi diversi di natura finanziaria, e la relazione tecnica che accompagna il disegno di legge la conferma come quella applicata. Il risultato è lo stesso che si leggerebbe in un articolo che la scrivesse, ma la fonte è diversa, e se la disciplina ordinaria cambiasse, cambierebbe anche qui.
Per alcuni titoli la base imponibile è ridotta al 48,08 per cento. Il perimetro reale è più ampio dei soli titoli di Stato italiani: comprende i titoli dell'articolo 31 del DPR 601/1973, ma anche le obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella white list dello scambio di informazioni e dai loro enti territoriali. Con quella base ridotta l'aliquota effettiva scende al 12,5 per cento, il livello abituale per questi titoli.
Un esempio con un portafoglio da €2.000.000
Prendiamo un portafoglio che al 31 dicembre 2026 vale €2.000.000 e che è stato acquistato per €1.200.000. È composto da due posizioni, entrambe nel perimetro e senza riduzione di base.
| Posizione | Valore normale | Costo | Differenza |
|---|---|---|---|
| Titolo A | €1.500.000 | €600.000 | +€900.000 |
| Titolo B | €500.000 | €600.000 | −€100.000 |
| Totale | €2.000.000 | €1.200.000 | +€800.000 netto |
La plusvalenza netta del portafoglio è di €800.000, ma il testo somma le sole differenze positive: la base è quindi €900.000, la plusvalenza del titolo A, e l'imposta al 26 per cento è di €234.000. Se le minusvalenze si compensassero, la base sarebbe €800.000 e l'imposta €208.000: la sola assenza di compensazione costa €26.000. Se, ipotesi di scuola, l'intera plusvalenza netta di €800.000 riguardasse titoli ammessi alla base ridotta al 48,08 per cento, l'imposta sarebbe di circa €100.006. Sono calcoli illustrativi su cifre scelte da noi, non una stima della sua posizione e non un preventivo, e restano condizionati al decreto attuativo.
Per provare con i suoi dati, il simulatore dell'exit tax applica le stesse regole di questa pagina e segnala ogni volta che un punto è ancora aperto.
Pagamento, rinvio e annullamento dell'imposta
La regola di base è che l'imposta si paga entro 180 giorni dalla data in cui la perdita di residenza fiscale produce effetto. Non dalla richiesta di trasferimento, non dall'iscrizione all'AIRE. Il pagamento immediato è l'ipotesi di partenza.
Il rinvio è un'opzione, non un diritto automatico. Chi la sceglie versa un acconto pari al 50 per cento e presta un'idonea garanzia, di cui il testo non definisce né la natura né la forma né il montante. Il rinvio dura 5 periodi d'imposta per i trasferimenti verso Stati dell'Unione europea e 10 per quelli verso Stati extra-UE.
Il criterio che apre l'accesso al rinvio non nomina alcuno Stato. Richiede cumulativamente che con lo Stato di destinazione siano in vigore accordi che consentano un adeguato scambio di informazioni e accordi di assistenza reciproca al recupero dei crediti tributari di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE. Per la Svizzera la prima condizione è plausibile; la seconda è dubbia, perché la Svizzera ha escluso l'assistenza al recupero nella convenzione multilaterale di assistenza amministrativa, e la convenzione italo-svizzera del 1976 non contiene una clausola equivalente. Il punto è quindi aperto e il rischio è reale: se la Svizzera non fosse ammessa, l'imposta sarebbe dovuta per intero entro 180 giorni, senza rinvio e senza la clausola del minore importo. Non scriviamo che la Svizzera sarà ammessa, né che ne sarà esclusa. Il ragionamento completo è nella pagina dedicata al rinvio dell'exit tax verso la Svizzera.
La regola del «minore tra», solo nel rinvio
Nel regime di rinvio, per le cessioni a titolo oneroso, l'imposta è commisurata al minore tra la plusvalenza latente e il risultato effettivo della vendita. Se i titoli vengono venduti a un prezzo inferiore al valore del 31 dicembre 2026, si paga meno. Questa regola esiste soltanto nel rinvio e soltanto per le cessioni a titolo oneroso: non si applica all'imposizione immediata.
La regola ha una clausola antielusiva. Una cessione a titolo gratuito, oppure un trasferimento a società o enti controllati o a membri della famiglia, fa cadere il minore tra: l'imposta riguarda allora l'intera plusvalenza latente. Una donazione a un familiare, durante il rinvio, non fa quindi scendere la base.
Quando l'imposta non è dovuta
Nel rinvio l'imposta non è dovuta per i beni che non vengono ceduti nel periodo, per quelli trasmessi per causa di morte durante il rinvio e, se la residenza torna in Italia, con rimborso dell'eccedenza già versata. Ne risulta che chi non cede i beni può non pagare l'imposta; ma il rinvio ha un costo immediato, l'acconto e la garanzia, e resta subordinato a un criterio di accesso che per la Svizzera non è risolto.
Quanto dovrebbe incassare lo Stato
La relazione tecnica stima un gettito di €3,37 milioni nel 2027, di €6,74 milioni all'anno dal 2028 al 2031 e di €3,37 milioni a partire dal 2032, quest'ultimo al netto dei rimborsi degli acconti non dovuti. La cifra di €13,47 milioni che si legge talvolta è un gettito potenziale teorico, un passaggio intermedio del calcolo, e non un incasso atteso. La relazione tecnica, inoltre, non indica alcun numero di contribuenti interessati: non ne forniamo una stima, perché non c'è una fonte su cui costruirla.
La conclusione utile è un'asimmetria. Per lo Stato sono importi contenuti, nell'ordine di alcuni milioni di euro all'anno. Per ciascun contribuente che rientra nei criteri possono invece essere importi molto pesanti, come mostra l'esempio sopra: centinaia di migliaia di euro da versare entro 180 giorni su ricchezza non realizzata. Una norma con un impatto di bilancio modesto ha, per chi la subisce, un impatto che può decidere se, quando e come lasciare l'Italia.
Le domande che il testo lascia aperte
Chi ha fretta di rassicurare scrive risposte. Preferiamo elencare ciò che non si può ancora affermare:
- L'ammissione della Svizzera al rinvio: dipende da una seconda condizione, il recupero dei crediti, per cui la convenzione italo-svizzera non contiene una clausola equivalente.
- Il destino dei regimi italiani particolari, come quelli dei neo-residenti, degli impatriati o dei forfettari: il testo non li tratta, e dunque non affermiamo nulla né in un senso né nell'altro.
- Le minusvalenze latenti: non compensabili secondo il testo, ma il decreto attuativo del MEF, non pubblicato, potrebbe disporre altrimenti.
- Le polizze vita: non trattate espressamente, quindi di inquadramento incerto.
- La natura della garanzia: forma, soggetto garante e montante non sono definiti.
- L'iter parlamentare: deposito formale, numero dell'atto e calendario del voto non sono confermati da una fonte primaria, e il testo può essere emendato.
Ark Fiduciaire esamina questi punti sui suoi documenti, non in astratto: composizione del patrimonio, anni di residenza, forma di detenzione dei titoli, polizze, ipotesi di destinazione (Ginevra o Vaud) e margine di tempo prima del 31 dicembre 2026. Quando il dossier lo richiede, coinvolgiamo gli avvocati fiscalisti di PBM Avocats. L'analisi si fa su documenti concreti, e la richiesta di un primo esame è il modo più rapido per sapere se la norma la riguarda, prima che l'anno finisca.