La convenzione Italia-Svizzera del 9 marzo 1976 distribuisce il potere di imposizione tra i due Stati reddito per reddito, ma protegge soltanto chi è residente ai sensi del suo art. 4, e non dice nulla sull'imposta di successione né sull'imposizione in uscita italiana. Per un contribuente che sposta il proprio domicilio dall'Italia alla Svizzera, la domanda utile non è se la convenzione «esista», ma quali articoli si applicano alla Sua situazione e quali questioni il testo lascia aperte. Questa pagina cita gli articoli per numero e, per ciascuno, dice che cosa prevedono davvero.
| Articolo | Oggetto | Che cosa prevede |
|---|---|---|
| Art. 4 §§ 2, 4, 5 | Residenza | Criteri di prevalenza, cambio di domicilio nell'anno, esclusione di chi non è assoggettato a imposta per i redditi dell'altro Stato |
| Art. 10 § 2 | Dividendi | Ritenuta alla fonte limitata al 15 % |
| Art. 11 § 2 | Interessi | Ritenuta alla fonte limitata al 12,5 % |
| Art. 13 § 3 | Plusvalenze mobiliari | Imposizione nello Stato di residenza di chi cede |
| Artt. 18 e 19 | Pensioni | Pensioni private nello Stato di residenza; pensioni pubbliche nello Stato pagatore |
| Art. 27 | Scambio di informazioni | Scambio su richiesta secondo lo standard OCSE, dal 13 luglio 2016 |
Il testo e la sua storia
La convenzione è stata firmata a Roma il 9 marzo 1976 ed è entrata in vigore il 27 marzo 1979. Nella raccolta sistematica svizzera ha il numero RS 0.672.945.41. È stata completata da tre atti successivi, ciascuno con una portata molto diversa.
Il protocollo del 28 aprile 1978 fa parte del testo di base. Il protocollo del 23 febbraio 2015 ha introdotto l'art. 27, lo scambio di informazioni su richiesta secondo lo standard OCSE, ed è in vigore dal 13 luglio 2016: è la modifica che conta di più per chi si trasferisce oggi, perché stabilisce che l'amministrazione italiana può rivolgere a quella svizzera una richiesta di informazioni su un contribuente determinato. Il protocollo del 23 dicembre 2020, relativo ai lavoratori frontalieri, modifica soltanto l'art. 15 § 4 e non incide sulle altre disposizioni.
La versione consolidata disponibile, quella su cui si basa questa pagina, è quella al 13 luglio 2016. Chi lavora sull'art. 15 § 4 deve leggere accanto ad essa il protocollo del 2020; per tutti gli altri articoli, il testo consolidato è il riferimento.
Articolo 4: chi è residente, e il nodo del forfait
L'art. 4 § 2 risolve i casi di doppia residenza con una gerarchia di criteri da applicare nell'ordine: prima l'abitazione permanente a disposizione, poi il centro degli interessi vitali, poi il soggiorno abituale, poi la cittadinanza. Se nessuno dei criteri decide, la questione è rimessa all'accordo amichevole tra le autorità competenti dei due Stati. È una gerarchia e non un bilancio di punti: il criterio successivo interviene solo se il precedente non permette di decidere.
Per il lettore con un patrimonio importante c'è però un punto più rilevante, nell'art. 4 § 5 lett. b. Questa disposizione esclude dalla nozione di residente la persona fisica che non è assoggettata alle imposte generalmente riscosse in quello Stato per tutti i redditi generalmente imponibili secondo la sua legislazione e provenienti dall'altro Stato contraente.
La conseguenza è documentata. Un forfettario «puro», cioè tassato in Svizzera soltanto in base al dispendio, non beneficia della convenzione per i suoi redditi di fonte italiana. Il meccanismo previsto per questa situazione è la tassazione globale modificata: i redditi di fonte italiana per i quali si chiede uno sgravio convenzionale vengono integrati nella base del forfait e sottoposti all'imposizione ordinaria. L'Italia compare nell'elenco degli Stati interessati da questa procedura, e non è quindi esclusa in blocco.
Su che cosa non diciamo nulla, e perché. Non scriviamo che un forfettario sia residente ai sensi della convenzione, e non scriviamo il contrario. Non esiste inoltre alcuna fonte ufficiale, italiana o svizzera, sul trattamento pratico che il fisco italiano riserva a un forfettario svizzero. Chi legge in un articolo di stampa una risposta netta su questo punto sta leggendo un'interpretazione. La struttura del regime svizzero è descritta nella pagina sull'imposizione secondo il dispendio, da leggere insieme a questo articolo.
Articolo 4 § 4: lo split year
L'art. 4 § 4 disciplina il trasferimento definitivo del domicilio da uno Stato contraente all'altro. Chi lo effettua cessa di essere assoggettato, nel primo Stato, alle imposte per le quali il domicilio fa regola, allo scadere del giorno del trasferimento; l'assoggettamento nell'altro Stato inizia alla stessa data. Non c'è dunque una sovrapposizione prevista dal testo: l'anno si divide in due periodi. L'Agenzia delle Entrate cita espressamente questa clausola.
Dal lato svizzero, l'assoggettamento comincia il giorno della presa di domicilio e termina il giorno della partenza. Se l'assoggettamento è soltanto parziale nell'anno, l'imposta è prelevata sul reddito del periodo, e i redditi periodici vengono annualizzati per determinare l'aliquota. Chi arriva a metà anno non paga quindi l'imposta di un anno intero, ma l'aliquota è calcolata come se il reddito periodico di quel periodo si fosse ripetuto per dodici mesi.
Dal lato italiano la questione è più delicata. Non esiste una data unica ufficiale a partire dalla quale una partenza sia opponibile al fisco italiano. Dal 2024 l'iscrizione all'AIRE non è più una prova inconfutabile: decide la situazione di fatto, cioè domicilio, residenza e presenza. Il modo in cui questi criteri si applicano alla Sua situazione, con la casa in Italia e i legami familiari, è trattato nella pagina sulla residenza fiscale e l'AIRE. Lo split year della convenzione non sostituisce quell'analisi: la presuppone.
Articolo 13: le plusvalenze
L'art. 13 § 3 riserva l'imposizione degli utili derivanti dall'alienazione di beni mobiliari, diversi dagli immobili e dai beni di uno stabilimento permanente o di una base fissa, al solo Stato di residenza di chi li aliena. In termini semplici: una volta divenuto residente in Svizzera, le plusvalenze realizzate su titoli e partecipazioni sono, secondo la convenzione, di competenza della Svizzera.
Ciò che ne deriva è preciso. Il testo non contiene alcuna clausola di partecipazione sostanziale, che consentirebbe all'Italia di tassare la cessione di quote rilevanti di società italiane dopo la partenza, e non contiene alcuna trailing tax, cioè un'imposizione che seguirebbe il contribuente per qualche anno dopo l'uscita. Chi cercasse nell'art. 13 un fondamento convenzionale per un'imposizione italiana dopo il trasferimento non lo troverebbe.
Ciò che non ne deriva è altrettanto importante. La convenzione non dice nulla dell'imposizione in uscita italiana, che colpisce una plusvalenza latente nel momento dell'uscita e non una cessione successiva. L'art. 13 § 3 riguarda l'alienazione; l'imposta in uscita si applica prima di ogni alienazione. Come i due testi si articolino è una questione aperta, e chi la dà per risolta in un senso o nell'altro dice più di quanto i testi consentano. Il progetto italiano non è ancora legge ed è descritto, con le sue incertezze, nella pagina sull'exit tax italiana; la questione del differimento del pagamento verso la Svizzera, anch'essa aperta, è nella pagina sul rinvio del pagamento.
Articoli 18 e 19: le pensioni
L'art. 18 stabilisce che le pensioni private sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del beneficiario, salvo quanto previsto dall'art. 19. L'art. 19 introduce un'eccezione: le pensioni e le remunerazioni pubbliche versate da uno Stato, o da certi organismi nominati nel testo stesso, ai propri cittadini sono imponibili soltanto nello Stato che le paga.
Per un pensionato italiano che si trasferisce in Svizzera la portata pratica è la seguente. Una pensione che ricade nell'art. 18, versata da un ente privato, diventa imponibile in Svizzera e non più in Italia, a condizione che il beneficiario sia residente in Svizzera ai sensi dell'art. 4. Una pensione che ricade nell'art. 19, versata dallo Stato italiano o da uno degli organismi elencati, resta imponibile in Italia anche dopo il trasferimento, perché l'interessato è cittadino italiano.
Il dettaglio dipende dall'organismo pagatore. Non è possibile stabilire in astratto in quale categoria rientri un trattamento: occorre guardare chi lo versa e a quale titolo. Per questo la qualificazione si fa documento per documento, prima del trasferimento e non dopo.
Articoli 10 e 11: dividendi e interessi
L'art. 10 § 2 limita al 15 % la ritenuta che lo Stato della fonte può applicare ai dividendi; l'art. 11 § 2 limita al 12,5 % quella sugli interessi. Si tratta di tetti, non di aliquote: il prelievo effettivo nello Stato della fonte non può superarli, ma può essere inferiore se la legislazione interna prevede un'aliquota più bassa.
Non pubblichiamo qui le aliquote interne italiane attualmente applicabili a dividendi e interessi pagati a non residenti, perché non le abbiamo verificate. Per quel dato rinviamo all'Agenzia delle Entrate, che è la fonte da consultare prima di impostare qualsiasi calcolo.
Scambio di informazioni: che cosa sa l'Italia
Lo scambio di informazioni opera su due piani distinti. Il primo è quello dell'art. 27 della convenzione, introdotto dal protocollo del 2015 e in vigore dal 13 luglio 2016: l'amministrazione italiana può chiedere a quella svizzera informazioni su un contribuente determinato, secondo lo standard OCSE. Il secondo è lo scambio automatico CRS. La base svizzera è in vigore dal 1° gennaio 2017; il decreto italiano del 26 aprile 2018 elenca la Svizzera, con primo anno di scambio il 2018 e primo periodo oggetto di comunicazione il 2017.
La conclusione utile non ha nulla di drammatico. Un trasferimento in Svizzera si costruisce partendo dal presupposto che l'amministrazione italiana veda i conti detenuti in Svizzera. Questo non è un ostacolo: è una condizione di partenza, e rende ancora più importante che la posizione italiana sia regolare prima di muoversi.
Successioni: il vuoto che sorprende
Tra Italia e Svizzera non esiste alcuna convenzione in materia di successioni. La Svizzera ne ha soltanto otto, con Austria, Danimarca, Finlandia, Germania, Svezia, Paesi Bassi, Regno Unito e Stati Uniti. La convenzione di domicilio e consolare del 22 luglio 1868 esiste ancora, ma non regola l'imposta di successione, e la sua portata attuale non è commentata qui.
Per il lettore la conseguenza è questa: la convenzione del 1976 non è lo strumento per prevenire una doppia imposizione successoria. Ogni questione si risolve con le due legislazioni interne e con quella del cantone scelto, e la scelta tra Ginevra e Vaud ha qui conseguenze concrete. Il tema è trattato nella pagina su successioni e donazioni.
Perché serve una lettura incrociata
Una convenzione contro le doppie imposizioni non si legge articolo per articolo, come un elenco di tutele. Si legge con in mano le due legislazioni interne: il diritto italiano dice chi è residente in Italia, che cosa tassa e a quali condizioni; il diritto svizzero, federale e cantonale, dice chi è assoggettato e per quali redditi; la convenzione interviene solo dove i due sistemi si sovrappongono. Gli esempi di questa pagina mostrano che gli articoli più utili, come il 13 § 3 o il 18, dipendono da una qualificazione preliminare, e che quelli più insidiosi, come il 4 § 5 lett. b, non si vedono se si guarda soltanto alla tabella dei tassi.
Ark Fiduciaire esamina questi punti sui documenti: la Sua posizione di residenza, la natura dei redditi e dei trattamenti pensionistici, la composizione del patrimonio e le questioni che il testo lascia aperte. Quando il dossier lo richiede, la lettura è condotta con gli avvocati fiscalisti di PBM Avocats, tra i quali Hassan, membro del consiglio di Ark Fiduciaire. Per avviare l'analisi può partire da una richiesta di preventivo.