Trasferirsi in Svizzera dall'Italia: la finestra si chiude il 31 dicembre 2026

Chi è residente fiscale in Italia da almeno 6 anni e possiede un patrimonio finanziario importante ha tempo fino al 31 dicembre 2026 per trasferirsi in Svizzera prima che entri in vigore una tassa d'uscita italiana, oggi ancora allo stato di disegno di legge. A Ginevra e nel Canton Vaud il trasferimento è possibile, con due strade fiscali diverse a seconda che Lei viva di rendita o sia un imprenditore. Il punto più delicato è un altro: il testo non dice se la Svizzera potrà beneficiare del rinvio del pagamento, e questa pagina spiega perché la questione è aperta.

Perché il 2026 è l'anno decisivo

Il 28 ottobre 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge di bilancio per il 2027, e il 30 ottobre 2026 ne è stata autorizzata la presentazione al Parlamento. L'articolo 17 inserisce nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117) un articolo 307-bis, intitolato «Imposizione in uscita dei soggetti che non esercitano imprese commerciali». In sostanza, chi lascia l'Italia trasferendo la residenza fiscale all'estero deve pagare l'imposta sulle plusvalenze latenti dei propri beni finanziari, anche se non li ha venduti. Oggi non è così: un italiano che si trasferisce all'estero non paga nulla su ciò che non realizza.

Il testo non è legge. Il voto è atteso entro fine dicembre 2026, per ragioni di bilancio, ma la sua versione definitiva può cambiare. Il progetto si applicherebbe alle perdite di residenza efficaci a partire dal 1 gennaio 2027. Ne discende la data che dà il titolo a questa pagina: un trasferimento la cui efficacia, ai fini della residenza fiscale, cade entro il 31 dicembre 2026 resta fuori dal campo dell'imposta; uno che produce effetto dal 2027 vi rientra. Conta l'efficacia della perdita di residenza, non la data del trasloco né quella dell'iscrizione all'AIRE, e la residenza si accerta sui fatti: la prima domanda da porsi è dunque se, nel Suo caso, l'efficacia può davvero cadere nel 2026.

Se invece la perdita di residenza ha effetto dal 2027, l'imposta si calcola sul valore dei beni al 31 dicembre 2026, ultimo giorno del periodo d'imposta precedente, e non al momento del trasferimento. Chi pensa di partire a gennaio non guadagna quindi niente aspettando: il conto si ferma alla fine dell'anno precedente. Per capire quanto potrebbe pesare nel Suo caso, il simulatore dell'exit tax permette una stima di ordine di grandezza, mentre la pagina dedicata all'exit tax italiana 2027 espone il meccanismo articolo per articolo, con i punti che il testo lascia aperti.

Il calendario, dal progetto alla decorrenza
  1. 28 ottobre 2026
    verificato
    Approvazione del Consiglio dei ministri

    Il disegno di legge di bilancio 2027, che contiene l’articolo 17, è approvato in Consiglio dei ministri.

  2. 30 ottobre 2026
    verificato
    Presentazione alle Camere autorizzata

    Il testo può essere presentato al Parlamento. Da quel momento è emendabile: l’articolo può cambiare o cadere.

  3. fine dicembre 2026
    atteso
    Voto atteso

    Per necessità di bilancio il voto è atteso entro la fine dell’anno. Non è acquisito: è una previsione, non un fatto.

  4. 1 gennaio 2027
    se il testo passa
    Decorrenza prevista

    Se il testo passa in questa forma, si applica ai trasferimenti di residenza a partire da questa data. I trasferimenti conclusi prima restano fuori.

Chi è interessato

Il progetto non colpisce chiunque lasci l'Italia. Occorrono tre condizioni, che devono ricorrere insieme.

  1. Il contribuente è stato residente fiscale in Italia per almeno 6 dei 10 periodi d'imposta che precedono la perdita della residenza.
  2. Il valore normale complessivo dei suoi beni e diritti raggiunge la soglia di €800.000. È una soglia tutto-o-niente sul valore degli attivi, non sulla plusvalenza: chi la raggiunge è tassato sulle plusvalenze latenti di tutti i beni, non solo sulla parte eccedente.
  3. Il trasferimento fa perdere all'Italia la potestà impositiva su quei beni. Se l'Italia conserva il potere di tassarli, l'imposta non scatta.

La cittadinanza non entra nel calcolo: contano la residenza fiscale e il patrimonio, non il passaporto. La base imponibile si costruisce bene per bene, sommando le sole differenze positive; per questo le minusvalenze latenti non si compensano con le plusvalenze, salvo che il decreto attuativo del Ministero dell'economia, previsto dal testo e non ancora pubblicato, decida diversamente. Ricadono nel perimetro le partecipazioni qualificate e non qualificate, i titoli, le quote di fondi, i derivati, i crediti e le cripto-attività. Sono fuori gli immobili, mentre le polizze vita il testo non le tratta, e noi non fingiamo di sapere come saranno trattate. L'aliquota è del 26 %: non la si legge nell'articolo, che rinvia alle disposizioni ordinariamente applicabili, ma è quella dell'imposta sostitutiva ordinaria sui redditi diversi di natura finanziaria, e la relazione tecnica la conferma.

Per sapere se Lei perde davvero la residenza fiscale italiana, e da quale giorno, occorre applicare le regole italiane sulla residenza, sull'iscrizione all'AIRE e sul rapporto con la convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni. La nostra guida alla residenza fiscale e all'AIRE ne tratta i passaggi. Una premessa che toglie un timore diffuso: la Svizzera è uscita dalla black list italiana con effetto dal 1° gennaio 2024, e non vale più la presunzione che riportava in Italia la residenza di chi si cancellava dall'anagrafe.

Il nodo svizzero: rinvio o pagamento immediato

L'imposta, in linea di principio, va versata entro 180 giorni dal giorno in cui la perdita della residenza fiscale produce effetto. Il progetto prevede però un rinvio del pagamento, subordinato a un acconto del 50 % e a una idonea garanzia (di cui il testo non definisce natura, forma e importo), per una durata massima di 5 periodi d'imposta per i trasferimenti verso Stati dell'Unione europea e di 10 per gli altri. Nel regime di rinvio vale anche una regola più favorevole, quella del «minore tra» plusvalenza latente e prezzo effettivo di cessione, che non esiste nell'imposizione immediata.

La questione è se la Svizzera possa accedere a questo regime. Il testo non elenca alcuno Stato e non rinvia a un decreto che pubblichi una lista. Pone un criterio funzionale e cumulativo: con lo Stato di destinazione devono essere in vigore, insieme, accordi che consentano un adeguato scambio di informazioni e accordi di assistenza reciproca per la riscossione dei crediti tributari di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE.

La prima condizione è plausibile per la Svizzera: il protocollo del 23 febbraio 2015 ha introdotto lo scambio di informazioni su richiesta secondo lo standard OCSE, in vigore dal 13 luglio 2016. La seconda è dubbia. La Svizzera ha escluso l'assistenza alla riscossione quando ha aderito alla convenzione multilaterale di assistenza amministrativa, e nel testo consolidato della convenzione italo-svizzera del 1976, che abbiamo letto per intero, non abbiamo trovato una clausola equivalente. Non possiamo quindi scrivere che la Svizzera sarà ammessa al rinvio, né che ne sarà esclusa: il punto è aperto, il rischio è reale, e se la Svizzera non fosse ammessa l'imposta sarebbe dovuta per intero entro 180 giorni, senza rinvio e senza la regola del minore tra plusvalenza e prezzo. Chi pianifica un trasferimento dal 2027 deve valutare il proprio caso nell'ipotesi peggiore. Il ragionamento completo è nella pagina sul rinvio dell'exit tax e la Svizzera.

Due profili, due strade fiscali in Svizzera

Dal lato svizzero, le persone che ci contattano rientrano quasi sempre in due categorie.

Il rentier senza attività: l'imposizione secondo il dispendio

Chi non lavora in Svizzera può chiedere di essere tassato non sul reddito e sul patrimonio effettivi, ma sul proprio tenore di vita, cioè sul dispendio. Le condizioni federali (articolo 14 della legge federale sull'imposta federale diretta, circolare n. 44 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni del 24 luglio 2018) sono precise: non avere la cittadinanza svizzera, anche in caso di doppia cittadinanza; stabilirsi in Svizzera per la prima volta, oppure tornarvi dopo almeno 10 anni di assenza; non esercitare alcuna attività lucrativa in Svizzera, principale o accessoria; e, se è sposato, soddisfare la condizione insieme al coniuge. Chi rinuncia al regime non può, in linea di principio, tornarvi.

Il dispendio minimo ai fini dell'imposta federale diretta è di 435'500 CHF per il 2026 e di 437'000 CHF per il 2027. A Ginevra la base minima cantonale è di 426'357 CHF per il 2026 (la base di 400'000 CHF indicizzata), che sale a 468'993 CHF con la maggiorazione del 10 % indicata dal Cantone; a Vaud è di 415'000 CHF, comprensiva della maggiorazione del 15 % per il patrimonio. Questi sono i minimi su cui si calcola l'imposta, non l'imposta da pagare: l'ammontare effettivo dipende dal metodo di calcolo, dall'aliquota applicata alla base e dalle aliquote comunali, e si determina caso per caso, perciò non pubblichiamo cifre a priori. Esiste inoltre un calcolo di controllo: l'imposta non può essere inferiore a quella ordinaria sui redditi di fonte svizzera. Il regime, i suoi limiti e i suoi minimi sono descritti nella pagina sull'imposizione secondo il dispendio.

L'imprenditore azionista: imposizione ordinaria e trasferimento della società

Chi continua a lavorare, o possiede e dirige una società, non ha accesso al regime del dispendio, che esclude ogni attività lucrativa in Svizzera. È tassato in modo ordinario, sul reddito e sul patrimonio effettivi, e la domanda diventa quella del destino della società: restare in Italia, trasferire in Svizzera una Sagl o una SA, oppure ristrutturare con una holding. Ciascuna soluzione ha conseguenze fiscali proprie in Italia, anche indipendentemente dall'exit tax, e vanno valutate insieme alla residenza personale. Questo è il nostro mestiere abituale a Ginevra, e lo trova descritto nella pagina sul trasferimento di una società o di una holding; per chi parte da zero in Svizzera c'è anche la guida per l'imprenditore straniero.

Ginevra o Vaud

La scelta del cantone incide sull'imposta più di quanto si pensi, e le due città non sono equivalenti. Le cifre che seguono sono stime ottenute dal calcolatore ufficiale dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, interrogato il 1 novembre 2026 per il periodo fiscale 2026. Presuppongono una persona singola, senza figli e senza imposta ecclesiastica, con un reddito classificato come «altro», e comprendono l'imposta federale, quella cantonale e quella comunale. Lo scudo fiscale non è applicato. Sono ordini di grandezza, non un preventivo individuale.

Reddito imponibile (CHF)Ginevra cittàLosanna
200'00055'628 CHF (27,8 %)60'056 CHF (30,0 %)
500'000183'509 CHF (36,7 %)200'779 CHF (40,2 %)
1'000'000403'615 CHF (40,4 %)413'322 CHF (41,3 %)
3'000'0001'268'259 CHF (42,3 %)1'243'322 CHF (41,4 %)

Il comune pesa: a 1'000'000 CHF di reddito, Cologny (Ginevra) dà 370'036 CHF, il 37,0 %, contro il 40,4 % della città di Ginevra. Pully e Montreux, nel Canton Vaud, risultano identici a Losanna. Questa tabella riguarda il reddito; l'imposta sul patrimonio si aggiunge e non è riportata qui, perché dipende dalla composizione del patrimonio e, per chi è tassato secondo il dispendio, è assorbita nella base di calcolo.

Per Vaud c'è un elemento da non trascurare: il 27 settembre 2026 gli elettori hanno approvato, con il 53,1 % dei voti, l'iniziativa «Baisse d'impôts pour tous», che prevede una riduzione del 12 % dell'imposta cantonale sul reddito e sul patrimonio delle persone fisiche. Secondo la stampa la riduzione decorre dal periodo fiscale 2027, ma la data esatta resta da confermare. Le cifre vaudesi della tabella non ne tengono conto: oggi sono quindi più alte di quanto potrebbero essere a regime. Il confronto fra i cantoni, con le altre voci che contano (abitazione, scuole, accessibilità), è nella pagina Ginevra o Vaud.

Quello di cui si parla meno: permesso, LAMal, AVS, successioni

Quattro punti sorprendono quasi sempre chi arriva con un'idea tutta fiscale del trasferimento.

  • Il permesso di soggiorno. Chi non esercita un'attività lucrativa chiede in genere un permesso B. Non conosciamo una soglia di patrimonio in franchi che lo garantisca, e non ne indichiamo una: l'autorità valuta il caso, e prepararsi male costa tempo. La procedura è descritta nella pagina sul permesso di soggiorno.
  • L'assicurazione malattia (LAMal). Chi si stabilisce in Svizzera deve assicurarsi entro tre mesi dall'arrivo; l'affiliazione ha effetto retroattivo dalla data di arrivo, per cui rinviare non fa risparmiare premi e può lasciare scoperti.
  • L'AVS dei non attivi. Chi non lavora versa comunque i contributi all'AVS: nel 2026 la quota dei non attivi è plafonata a 26'500 CHF. L'importo individuale dipende dal caso, e per chi è tassato secondo il dispendio non lo anticipiamo.
  • Le successioni. A Ginevra l'esenzione dall'imposta di successione in linea diretta cade se una delle ultime tre tassazioni definitive del defunto era un'imposizione secondo il dispendio (articolo 6A, capoverso 2, della legge sulle successioni). Chi sceglie il forfait deve saperlo prima di scegliere, non quando la famiglia ne subisce gli effetti.

Sul punto delle successioni, e su quello delle donazioni, la pagina su successioni e donazioni mette a confronto la situazione ginevrina e il quadro vaudese. Per le domande più frequenti raccolte in un solo posto, c'è la sezione di domande frequenti.

Come lavoriamo

Ark Fiduciaire SA ha sedi a Ginevra e a Losanna e tratta i dossier di trasferimento dall'Italia sul piano fiscale svizzero e su quello italiano, perché un errore sull'uno o sull'altro lato annulla il vantaggio che si cercava. Ci occupiamo di imposizione secondo il dispendio, di imposizione ordinaria e del trasferimento di società e holding. Quando il dossier lo richiede, ad esempio perché solleva una questione aperta come il rinvio per la Svizzera o una ristrutturazione societaria complessa, intervengono gli avvocati fiscalisti di PBM Avocats; Hassan, membro del consiglio di Ark Fiduciaire, è avvocato fiscalista.

Per il resto della relocation (abitazione, trasloco, scuole, assicurazione malattia, banca, permesso, auto) lavoriamo con partner selezionati, in modo che Lei abbia un unico interlocutore per tutto il percorso. Il quadro dei servizi è nella pagina sulla relocation in Svizzera, mentre le scadenze di fine anno, da rispettare per restare fuori dal perimetro, sono riunite nella checklist del 31 dicembre 2026.

Il primo passo è l'analisi del Suo dossier sui documenti: composizione del patrimonio, anni di residenza, situazione familiare, eventuali società, data realistica di arrivo. Ne ricaviamo ciò che va fatto prima del 31 dicembre 2026, ciò che il testo italiano ancora non dice, e il costo prevedibile delle diverse strade. Lo facciamo prima di qualsiasi decisione, perché un trasferimento improvvisato in dicembre costa più di un'analisi fatta in novembre. Può scriverci dalla pagina contatti o compilare il modulo qui sotto, che ci permette di valutare subito se il Suo caso rientra nella finestra.

Il suo profilo *

Serve solo a orientare il dossier: sotto gli 800 000 € di investimenti finanziari, l’exit tax prevista dal progetto non si applicherebbe.

Il progetto di exit tax riguarderebbe i trasferimenti efficaci dal 1° gennaio 2027.

Senza impegno e in piena riservatezza. Un esperto di Ark Fiduciaire SA le risponde entro 24 ore lavorative, in italiano.

Questions fréquentes

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