Il congedo maternità, il congedo paternità e il congedo d'adozione sono diritti legali in Svizzera, disciplinati dal Codice delle obbligazioni e dalla legge sulle indennità per perdita di guadagno (LIPG). Questa guida dettaglia la durata, l'indennizzo, la protezione contro il licenziamento, gli obblighi del datore di lavoro e il trattamento concreto in busta paga di questi congedi parentali.
Congedo maternità: 14 settimane indennizzate
Durata e condizioni
Il congedo maternità legale in Svizzera e di 14 settimane (98 giorni) a partire dal giorno del parto. Si tratta di un minimo legale previsto dall'art. 329f CO. Durante questo periodo, la madre ha il divieto assoluto di lavorare durante le prime 8 settimane (art. 35a cpv. 3 LL). Dalla 9a alla 14a settimana, la ripresa del lavoro è possibile unicamente se la madre lo desidera, ma perde allora il diritto alle indennità restanti.
Per aver diritto all'indennità di maternità IPG, la collaboratrice deve soddisfare le seguenti condizioni:
- Essere stata assicurata all'AVS obbligatoria durante i 9 mesi precedenti il parto
- Aver esercitato un'attività lucrativa per almeno 5 mesi durante questo periodo
- Essere dipendente o indipendente al momento del parto
Indennizzo IPG maternità
L'indennità di maternità corrisponde all'80% del salario medio percepito prima del parto. È limitata a CHF 220 al giorno nel 2026, il che corrisponde a un salario mensile di circa CHF 8'250 (CHF 220 x 30 giorni / 0.8). Per un congedo completo di 98 giorni, l'indennità massima totale è dunque di CHF 21'560.
| Salario mensile lordo | Indennità giornaliera (80%) | Indennità mensile | Indennità totale (98 giorni) |
|---|---|---|---|
| CHF 5'000 | CHF 133.35 | CHF 4'000 | CHF 13'068 |
| CHF 6'500 | CHF 173.35 | CHF 5'200 | CHF 16'988 |
| CHF 8'250 | CHF 220.00 (tetto) | CHF 6'600 | CHF 21'560 |
| CHF 10'000 | CHF 220.00 (tetto) | CHF 6'600 | CHF 21'560 |
Nota: l'indennità giornaliera è calcolata sulla base del reddito medio degli ultimi mesi prima del parto, diviso per 30.
Prolungamento in caso di ospedalizzazione del neonato
Dal 1o gennaio 2024, se il neonato deve essere ospedalizzato immediatamente dopo la nascita per una durata di almeno 14 giorni consecutivi, il congedo maternità è prolungato della durata dell'ospedalizzazione. Questo prolungamento è limitato a 56 giorni supplementari (8 settimane). L'indennizzo IPG è mantenuto durante tutta la durata del prolungamento, alle stesse condizioni.
Protezione contro il licenziamento
La collaboratrice beneficia di una protezione contro il licenziamento (art. 336c cpv. 1 lett. c CO) durante tutta la durata della gravidanza e durante le 16 settimane successive al parto. Un licenziamento pronunciato durante questo periodo è giuridicamente nullo. Se un termine di disdetta era in corso all'inizio della gravidanza, è sospeso e riprende alla scadenza del periodo di protezione.
Diritto al mantenimento del salario: le scale cantonali
In assenza di assicurazione perdita di guadagno malattia (IGM), il diritto al mantenimento del salario durante la gravidanza (in caso di incapacità lavorativa prima del parto) è disciplinato dalle scale cantonali:
- Scala bernese: 3 settimane il 1o anno di servizio, 1 mese il 2o anno, 2 mesi il 3o e 4o anno, poi aumento progressivo
- Scala zurighese: 3 settimane il 1o anno di servizio, 8 settimane il 2o anno, poi aumento progressivo
- Scala basilese: simile alla scala bernese con alcune varianti
Queste scale si applicano unicamente all'incapacità lavorativa durante la gravidanza. Durante il congedo maternità di 14 settimane, si applica l'indennità IPG. Per saperne di più sulla gestione salariale, consultate la nostra guida alla gestione dei salari.
Congedo paternità: 2 settimane dal 2021
Durata e modalità
Dal 1o gennaio 2021, i padri dipendenti hanno diritto a un congedo paternità di 2 settimane (10 giorni lavorativi). Questo congedo può essere preso:
- In blocco di 2 settimane consecutive
- In giornate isolate (ad esempio, un giorno alla settimana per 10 settimane)
- In combinazione delle due formule
Il congedo deve essere imperativamente preso entro i 6 mesi successivi alla nascita. Trascorso questo termine, il diritto è perso. Il congedo paternità non può essere riportato né compensato finanziariamente se non preso.
Indennizzo IPG paternità
L'indennizzo segue lo stesso principio del congedo maternità: 80% del salario medio, con un tetto di CHF 220 al giorno. Per 14 giorni di indennizzo (10 giorni lavorativi corrispondono a 14 giorni di calendario), l'indennità massima totale è di CHF 3'080.
Le condizioni di ammissibilità sono le stesse dell'indennità di maternità: il padre deve essere stato assicurato all'AVS durante i 9 mesi precedenti la nascita e aver esercitato un'attività lucrativa per almeno 5 mesi.
Congedo d'adozione: 2 settimane dal 2023
Dal 1o gennaio 2023, i genitori adottivi hanno diritto a un congedo d'adozione di 2 settimane (14 giorni di indennizzo). Questo congedo è concesso a uno dei due genitori adottivi, a loro scelta, o può essere condiviso tra i due.
Condizioni
- Il figlio adottato deve avere meno di 4 anni al momento dell'accoglienza
- Il genitore deve soddisfare le stesse condizioni di assicurazione AVS dei congedi maternità/paternità
- Il congedo deve essere preso entro l'anno successivo all'accoglienza del figlio
- L'adozione del figlio del coniuge non da diritto a questo congedo
L'indennizzo è identico: 80% del salario, tetto di CHF 220/giorno. Il finanziamento è assicurato dal regime IPG, tramite il contributo dello 0.50% già prelevato sui salari.
Obblighi del datore di lavoro
Dichiarazione presso la cassa di compensazione
Il datore di lavoro deve annunciare la nascita (o l'adozione) alla sua cassa di compensazione AVS e compilare il formulario di richiesta d'indennità di maternità, paternità o adozione. I documenti seguenti sono generalmente richiesti:
- Formulario di richiesta d'indennità (disponibile presso la cassa di compensazione)
- Atto di nascita o certificato medico attestante la data del parto
- Attestazione di salario degli ultimi mesi
- Per l'adozione: decisione d'adozione o attestazione d'accoglienza
Anticipo del salario e compensazione
In pratica, la maggioranza dei datori di lavoro continua a versare il salario abituale durante il congedo, poi riceve l'indennità IPG in rimborso. Se il datore di lavoro versa il 100% del salario mentre l'IPG copre solo l'80%, la differenza del 20% resta a suo carico (salvo convenzione contraria o assicurazione complementare). Per saperne di più sugli oneri sociali applicabili, consultate la nostra guida dedicata.
Calcolo dei contributi sociali durante il congedo
I contributi sociali restano dovuti durante tutta la durata del congedo:
| Contributo | Durante il congedo | Base di calcolo |
|---|---|---|
| AVS / AI / IPG | Si, mantenuti | Salario versato o indennità IPG |
| AD | Si, mantenuti | Salario versato o indennità IPG |
| LPP | Si, mantenuti | Salario assicurato abituale |
| LAINF | Si, mantenuti | Salario dichiarato |
| IGM | Si, se applicabile | Salario assicurato |
Per il dettaglio delle aliquote dei contributi in vigore, consultate la nostra guida AVS, AI e LPP.
Impatto sulle ferie
Il congedo maternità di 14 settimane non da luogo a una riduzione delle ferie. Il datore di lavoro non può dedurre i giorni di congedo maternità dal diritto alle ferie annuali. In compenso, se l'assenza per malattia o incapacità legata alla gravidanza supera una certa soglia (art. 329b CO), una riduzione può essere considerata per la parte eccedente il congedo legale.
Il congedo paternità di 2 settimane non riduce neppure il diritto alle ferie.
Trattamento in busta paga: esempio concreto
Busta paga durante il congedo maternità
Ecco un esempio di busta paga per una collaboratrice in congedo maternità, con un salario mensile abituale di CHF 6'500:
| Riga | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 1 | Indennità maternità IPG (80%) | CHF 5'200.00 |
| 2 | Complemento datore di lavoro (20%) | CHF 1'300.00 |
| Salario lordo | CHF 6'500.00 | |
| 3 | Contributo AVS/AI/IPG (5.30%) | - CHF 344.50 |
| 4 | Contributo AD (1.10%) | - CHF 71.50 |
| 5 | Contributo LPP dipendente | - CHF 210.00 |
| 6 | Contributo LAINF-NP (1.50%) | - CHF 97.50 |
| Salario netto | CHF 5'776.50 |
Il datore di lavoro riceve in seguito CHF 5'200 dalla cassa di compensazione (indennità IPG). Il suo costo netto e il complemento di CHF 1'300 più gli oneri datoriali.
Contributi LPP durante il congedo
La previdenza professionale è mantenuta durante il congedo maternità sulla base del salario assicurato abituale, e non sull'indennità IPG ridotta. Il datore di lavoro e la dipendente continuano a versare le rispettive quote. Questa regola garantisce che il congedo maternità non abbia alcun impatto negativo sulla copertura previdenziale della collaboratrice.
Cantoni con congedo supplementare
A livello cantonale, nessun cantone della Svizzera romanda offre attualmente un congedo maternità o paternità supplementare al di la del minimo federale. Tuttavia, discussioni sono in corso in diversi cantoni:
- Ginevra: iniziative parlamentari sono state depositate per istituire un congedo parentale cantonale complementare, ma nessuna ha avuto esito positivo finora nel 2026.
- Vaud: riflessioni in corso su un congedo parentale cantonale.
- A livello federale: un'iniziativa parlamentare per un congedo parentale di 38 settimane da condividere tra i due genitori e in discussione alle Camere federali.
Numerosi datori di lavoro offrono tuttavia congedi superiori al minimo legale nel quadro della loro politica RU o di contratti collettivi di lavoro (CCL).
Riepilogo dei congedi parentali in Svizzera 2026
| Tipo di congedo | Durata | Indennizzo | Termine di fruizione | Dal |
|---|---|---|---|---|
| Congedo maternità | 14 settimane (98 giorni) | 80% del salario, max. CHF 220/giorno | Dal parto | 1o luglio 2005 |
| Congedo paternità | 2 settimane (10 giorni lavorativi) | 80% del salario, max. CHF 220/giorno | 6 mesi dalla nascita | 1o gennaio 2021 |
| Congedo d'adozione | 2 settimane (14 giorni) | 80% del salario, max. CHF 220/giorno | 1 anno dall'accoglienza | 1o gennaio 2023 |
| Prolungamento maternità (ospedalizzazione) | Fino a 56 giorni supplementari | 80% del salario, max. CHF 220/giorno | Automatico | 1o gennaio 2024 |