Congedo maternità e paternità in Svizzera: diritti, obblighi e trattamento in busta paga 2026

Il congedo maternità, il congedo paternità e il congedo d'adozione sono diritti legali in Svizzera, disciplinati dal Codice delle obbligazioni e dalla legge sulle indennità per perdita di guadagno (LIPG). Questa guida dettaglia la durata, l'indennizzo, la protezione contro il licenziamento, gli obblighi del datore di lavoro e il trattamento concreto in busta paga di questi congedi parentali.

Congedo maternità: 14 settimane indennizzate

Durata e condizioni

Il congedo maternità legale in Svizzera e di 14 settimane (98 giorni) a partire dal giorno del parto. Si tratta di un minimo legale previsto dall'art. 329f CO. Durante questo periodo, la madre ha il divieto assoluto di lavorare durante le prime 8 settimane (art. 35a cpv. 3 LL). Dalla 9a alla 14a settimana, la ripresa del lavoro è possibile unicamente se la madre lo desidera, ma perde allora il diritto alle indennità restanti.

Per aver diritto all'indennità di maternità IPG, la collaboratrice deve soddisfare le seguenti condizioni:

  • Essere stata assicurata all'AVS obbligatoria durante i 9 mesi precedenti il parto
  • Aver esercitato un'attività lucrativa per almeno 5 mesi durante questo periodo
  • Essere dipendente o indipendente al momento del parto

Indennizzo IPG maternità

L'indennità di maternità corrisponde all'80% del salario medio percepito prima del parto. È limitata a CHF 220 al giorno nel 2026, il che corrisponde a un salario mensile di circa CHF 8'250 (CHF 220 x 30 giorni / 0.8). Per un congedo completo di 98 giorni, l'indennità massima totale è dunque di CHF 21'560.

Salario mensile lordoIndennità giornaliera (80%)Indennità mensileIndennità totale (98 giorni)
CHF 5'000CHF 133.35CHF 4'000CHF 13'068
CHF 6'500CHF 173.35CHF 5'200CHF 16'988
CHF 8'250CHF 220.00 (tetto)CHF 6'600CHF 21'560
CHF 10'000CHF 220.00 (tetto)CHF 6'600CHF 21'560

Nota: l'indennità giornaliera è calcolata sulla base del reddito medio degli ultimi mesi prima del parto, diviso per 30.

Prolungamento in caso di ospedalizzazione del neonato

Dal 1o gennaio 2024, se il neonato deve essere ospedalizzato immediatamente dopo la nascita per una durata di almeno 14 giorni consecutivi, il congedo maternità è prolungato della durata dell'ospedalizzazione. Questo prolungamento è limitato a 56 giorni supplementari (8 settimane). L'indennizzo IPG è mantenuto durante tutta la durata del prolungamento, alle stesse condizioni.

Protezione contro il licenziamento

La collaboratrice beneficia di una protezione contro il licenziamento (art. 336c cpv. 1 lett. c CO) durante tutta la durata della gravidanza e durante le 16 settimane successive al parto. Un licenziamento pronunciato durante questo periodo è giuridicamente nullo. Se un termine di disdetta era in corso all'inizio della gravidanza, è sospeso e riprende alla scadenza del periodo di protezione.

Diritto al mantenimento del salario: le scale cantonali

In assenza di assicurazione perdita di guadagno malattia (IGM), il diritto al mantenimento del salario durante la gravidanza (in caso di incapacità lavorativa prima del parto) è disciplinato dalle scale cantonali:

  • Scala bernese: 3 settimane il 1o anno di servizio, 1 mese il 2o anno, 2 mesi il 3o e 4o anno, poi aumento progressivo
  • Scala zurighese: 3 settimane il 1o anno di servizio, 8 settimane il 2o anno, poi aumento progressivo
  • Scala basilese: simile alla scala bernese con alcune varianti

Queste scale si applicano unicamente all'incapacità lavorativa durante la gravidanza. Durante il congedo maternità di 14 settimane, si applica l'indennità IPG. Per saperne di più sulla gestione salariale, consultate la nostra guida alla gestione dei salari.

Congedo paternità: 2 settimane dal 2021

Durata e modalità

Dal 1o gennaio 2021, i padri dipendenti hanno diritto a un congedo paternità di 2 settimane (10 giorni lavorativi). Questo congedo può essere preso:

  • In blocco di 2 settimane consecutive
  • In giornate isolate (ad esempio, un giorno alla settimana per 10 settimane)
  • In combinazione delle due formule

Il congedo deve essere imperativamente preso entro i 6 mesi successivi alla nascita. Trascorso questo termine, il diritto è perso. Il congedo paternità non può essere riportato né compensato finanziariamente se non preso.

Indennizzo IPG paternità

L'indennizzo segue lo stesso principio del congedo maternità: 80% del salario medio, con un tetto di CHF 220 al giorno. Per 14 giorni di indennizzo (10 giorni lavorativi corrispondono a 14 giorni di calendario), l'indennità massima totale è di CHF 3'080.

Le condizioni di ammissibilità sono le stesse dell'indennità di maternità: il padre deve essere stato assicurato all'AVS durante i 9 mesi precedenti la nascita e aver esercitato un'attività lucrativa per almeno 5 mesi.

Congedo d'adozione: 2 settimane dal 2023

Dal 1o gennaio 2023, i genitori adottivi hanno diritto a un congedo d'adozione di 2 settimane (14 giorni di indennizzo). Questo congedo è concesso a uno dei due genitori adottivi, a loro scelta, o può essere condiviso tra i due.

Condizioni

  • Il figlio adottato deve avere meno di 4 anni al momento dell'accoglienza
  • Il genitore deve soddisfare le stesse condizioni di assicurazione AVS dei congedi maternità/paternità
  • Il congedo deve essere preso entro l'anno successivo all'accoglienza del figlio
  • L'adozione del figlio del coniuge non da diritto a questo congedo

L'indennizzo è identico: 80% del salario, tetto di CHF 220/giorno. Il finanziamento è assicurato dal regime IPG, tramite il contributo dello 0.50% già prelevato sui salari.

Obblighi del datore di lavoro

Dichiarazione presso la cassa di compensazione

Il datore di lavoro deve annunciare la nascita (o l'adozione) alla sua cassa di compensazione AVS e compilare il formulario di richiesta d'indennità di maternità, paternità o adozione. I documenti seguenti sono generalmente richiesti:

  • Formulario di richiesta d'indennità (disponibile presso la cassa di compensazione)
  • Atto di nascita o certificato medico attestante la data del parto
  • Attestazione di salario degli ultimi mesi
  • Per l'adozione: decisione d'adozione o attestazione d'accoglienza

Anticipo del salario e compensazione

In pratica, la maggioranza dei datori di lavoro continua a versare il salario abituale durante il congedo, poi riceve l'indennità IPG in rimborso. Se il datore di lavoro versa il 100% del salario mentre l'IPG copre solo l'80%, la differenza del 20% resta a suo carico (salvo convenzione contraria o assicurazione complementare). Per saperne di più sugli oneri sociali applicabili, consultate la nostra guida dedicata.

Calcolo dei contributi sociali durante il congedo

I contributi sociali restano dovuti durante tutta la durata del congedo:

ContributoDurante il congedoBase di calcolo
AVS / AI / IPGSi, mantenutiSalario versato o indennità IPG
ADSi, mantenutiSalario versato o indennità IPG
LPPSi, mantenutiSalario assicurato abituale
LAINFSi, mantenutiSalario dichiarato
IGMSi, se applicabileSalario assicurato

Per il dettaglio delle aliquote dei contributi in vigore, consultate la nostra guida AVS, AI e LPP.

Impatto sulle ferie

Il congedo maternità di 14 settimane non da luogo a una riduzione delle ferie. Il datore di lavoro non può dedurre i giorni di congedo maternità dal diritto alle ferie annuali. In compenso, se l'assenza per malattia o incapacità legata alla gravidanza supera una certa soglia (art. 329b CO), una riduzione può essere considerata per la parte eccedente il congedo legale.

Il congedo paternità di 2 settimane non riduce neppure il diritto alle ferie.

Trattamento in busta paga: esempio concreto

Busta paga durante il congedo maternità

Ecco un esempio di busta paga per una collaboratrice in congedo maternità, con un salario mensile abituale di CHF 6'500:

RigaDescrizioneImporto
1Indennità maternità IPG (80%)CHF 5'200.00
2Complemento datore di lavoro (20%)CHF 1'300.00
Salario lordoCHF 6'500.00
3Contributo AVS/AI/IPG (5.30%)- CHF 344.50
4Contributo AD (1.10%)- CHF 71.50
5Contributo LPP dipendente- CHF 210.00
6Contributo LAINF-NP (1.50%)- CHF 97.50
Salario nettoCHF 5'776.50

Il datore di lavoro riceve in seguito CHF 5'200 dalla cassa di compensazione (indennità IPG). Il suo costo netto e il complemento di CHF 1'300 più gli oneri datoriali.

Contributi LPP durante il congedo

La previdenza professionale è mantenuta durante il congedo maternità sulla base del salario assicurato abituale, e non sull'indennità IPG ridotta. Il datore di lavoro e la dipendente continuano a versare le rispettive quote. Questa regola garantisce che il congedo maternità non abbia alcun impatto negativo sulla copertura previdenziale della collaboratrice.

Cantoni con congedo supplementare

A livello cantonale, nessun cantone della Svizzera romanda offre attualmente un congedo maternità o paternità supplementare al di la del minimo federale. Tuttavia, discussioni sono in corso in diversi cantoni:

  • Ginevra: iniziative parlamentari sono state depositate per istituire un congedo parentale cantonale complementare, ma nessuna ha avuto esito positivo finora nel 2026.
  • Vaud: riflessioni in corso su un congedo parentale cantonale.
  • A livello federale: un'iniziativa parlamentare per un congedo parentale di 38 settimane da condividere tra i due genitori e in discussione alle Camere federali.

Numerosi datori di lavoro offrono tuttavia congedi superiori al minimo legale nel quadro della loro politica RU o di contratti collettivi di lavoro (CCL).

Riepilogo dei congedi parentali in Svizzera 2026

Tipo di congedoDurataIndennizzoTermine di fruizioneDal
Congedo maternità14 settimane (98 giorni)80% del salario, max. CHF 220/giornoDal parto1o luglio 2005
Congedo paternità2 settimane (10 giorni lavorativi)80% del salario, max. CHF 220/giorno6 mesi dalla nascita1o gennaio 2021
Congedo d'adozione2 settimane (14 giorni)80% del salario, max. CHF 220/giorno1 anno dall'accoglienza1o gennaio 2023
Prolungamento maternità (ospedalizzazione)Fino a 56 giorni supplementari80% del salario, max. CHF 220/giornoAutomatico1o gennaio 2024

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Questions fréquentes

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