Forma giuridica svizzera con personalità giuridica, regolamentata agli art. 620-763 CO. Capitale azionario minimo: CHF 100'000 (almeno CHF 50'000 o il 20% versato alla costituzione). Gli azionisti non sono personalmente responsabili dei debiti. Forma adatta alle grandi imprese o a quelle che prevedono una quotazione in borsa.
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